La Nuova Direttiva Macchine
La direttiva 2006/42/CE (nuova direttiva macchine), attuata per l’Italia mediante Decreto
Legislativo-27/01/2010-, sostituisce la vecchia direttiva 98/37/CE del parlamento europeo.
Tale direttiva, entrata in vigore in tutta Europa il 29/12/2009, è introdotta per facilitare e stimolare la libera circolazione dei prodotti rientranti nella direttiva stessa, e definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica. Tali requisiti devono essere garantiti dal costruttore/importatore delle macchine, in occasione della loro progettazione,
fabbricazione prima della loro immissione sul mercato interno europeo.
La direttiva individua come:
Macchine:
- L’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
- L’insieme di cui al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- L’insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
- L’insiemi di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- L’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Quasi-macchine: gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad esempio un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
La nuova revisione della direttiva macchine si
applica ai seguenti prodotti:
- Macchine;
- Attrezzature intercambiabili;
- Componenti di sicurezza;
- Accessori di sollevamento;
- Catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- Quasi-macchine.
Con l’espressione attrezzatura intercambiabile si intende un “dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile”.
I componenti di sicurezza sono appunto i componenti destinati ad espletare una funzione di sicurezza, immessi sul mercato separatamente, il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non sono indispensabili per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione possono essere sostituiti con altri componenti.
Gli accessori di sollevamento sono “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono
considerate accessori di sollevamento”.
Con i termini catene, funi e cinghie si intendono “catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento”.
I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica sono “componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto. Infine,
le quasi-macchine sono definite come “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
Sono invece esclusi dal campo di applicazione della Direttiva macchine (art. 1, c. 2, D.lgs. 17/2010):
a) i componenti di sicurezza, destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
- trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88, di recepimento della Dir. n. 2003/37/CE, ad esclusione
- delle macchine installate su tali veicoli;
- veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della Legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della Dir. 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
- veicoli oggetto del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2003, n. 123, di recepimento della Dir. 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
- veicoli a motore esclusivamente da competizione;
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.
f)le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della Dir. 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
- elettrodomestici destinati a uso domestico;
- apparecchiature audio e video;
- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;
- macchine ordinarie da ufficio;
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
- motori elettrici;
n)le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
- apparecchiature di collegamento e di comando;
- trasformatori.
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti
indicazioni:
- Nome del fabbricante e suo indirizzo
- La marcatura CE
- Designazione della serie o del tipo
- Eventualmente, numero di serie
- L’anno di costruzione
Prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione:
Il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC) sia disponibile (Allegato VII). Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità. Per le quasi-macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente; le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
Per le macchine la dichiarazione CE di conformità, mentre per le quasi-macchine la dichiarazione d’incorporazione: l’atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza. La dichiarazione d’incorporazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) ottemperati. Entrambe le dichiarazioni contengono l’indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione;
Il manuale d’uso e manutenzione: è parte integrante della macchina. Esso è il mezzo tramite il quale il fabbricante ed il progettista si rivolgono all’utilizzatore per illustrargli il funzionamento della macchina e le caratteristiche di integrazione uomo-macchina; esso è presente o tradotto nella lingua (o lingue) ufficiali del paese di commercializzazione;
Il marchio CE apposto nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante: la marcatura CE dichiara che il produttore-distributore si assume la responsabilità del prodotto, permettendone la libera circolazione in Europa e l’identificazione dei prodotti non conformi.